Art. 10.
(Obbligo alimentare).

      1. Nell'ipotesi in cui uno dei componenti versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro componente è tenuto a prestare gli alimenti per i due anni successivi alla cessazione dell'unione di fatto. In ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti cessa nel momento in cui l'avente diritto contrae matrimonio ovvero costituisce una nuova unione di fatto.